E’ luogo comune un’informazione errata, una notizia imprecisa o una descrizione fantasiosa di una realtà giuridica che, ripetuta nel tempo, si consolida come dato di fatto. La causa della nascita del luogo comune é spesso la cattiva informazione propalata dagli organi di stampa (per malafede o per ignoranza) o la rappresentazione suggestiva da parte delle fiction di un determinato fenomeno giuridico ovvero l’errata interpretazione che l’opinione pubblica fornisce (o auspica) di una determinata norma o sentenza. Si pensi, ad esempio, al periodo di Mani Pulite, durante il quale i molti erano indotti a credere che i Pubblici Ministeri di Milano potessero decidere se mandare o meno un indagato in prigione (é ancora vivo il ricordo della trasmissione “Sgarbi Quotidiani“) o ad alcuni telegiornali partigiani ovvero alla falsa convinzione che l’On. Giulio Andreotti sia stato assolto con formula piena dall’imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso ovvero alla polemica sulle intercettazioni.
Si pensi ancora alle parole di un noto avvocato che, ammaestrando la propria coscienza e la propria dialettica al servizio del potente, si é fatto lecito “aequare quadrata rotundis, facere de albo nigrum” sostenendo l’inverosimile, il racapricciante, il controfattuale.
Il luogo comune é insomma una falsità che, ripetuta pedissequamente dai c.d. opinion leaders, ingenera nell’opinione pubblica la convinzione (incolpevole) che quella menzogna costituisca invero una verità. Più che di disinformazione potrebbe parlarsi di controinformazione, con la dovuta precisazione che, spesso, le false verità hanno lo scopo di distrarre l’opinione pubblica da questioni di ben altro spessore. Ma qui, siamo nel campo delle armi di distrazione di massa.
Il luogo comune é nemico della verità e, in genere, é al servizio del potente, del balordo o del malfattore che si predica perseguitato. Il luogo comune é pericoloso perché inverte la distribuzione dei carichi probatori: per potere parlare dell’ovvio, occorre prima estirpare le radici del falso che diventa verosimile in conseguenza della lunga sequela delle esternazioni di coloro che sono protagonisti sugli Organi di stampa.
La Verità non é di questo Mondo ma credo sia imbarazzante e frustrante dovere riscontrare che – anche nelle questioni semplici, di immediata percezione, fondate sulla logica, sul sillogismo e sull’esperienza comune – vi siano ancora coloro che sostengono che, di un fatto, di una notizia, di un accadimento, debbano necessariamente esistere sempre due verità.
Questo é il luogo comune più insidioso, più molesto, più meschino ma anche più sensuale: tutto può essere posto in discussione perchè anche l’ovvio é revocato in predicato dai c.d. opinion leaders che appaiono in televisione; e, se appaiono in televisione, significa che sono portatori di una qualche verità.
Per tutti coloro che, come me, hanno l’onere di illustrare al Cliente la disciplina di un determinato istituto giuridico o le consguenze di una determinata azione, il luogo comune diviene il nemico peggiore: il fatto narrato dal Cliente e la sostanza dei fatti sono identiche a quelle nelle quali “é incappato” il politico di turno e il Cliente si aspetta di potere invocare le medesime scriminanti protestate dal potente o dai suoi peones.
E dunque, se nel mondo parallelo della televisione, diversi opinion leaders (314 Deputati del Parlamento Italiano) si sono quasi ridotti alle lacrime per sostenere la buona fede di colui che, pur attrezzato dei migliori strumenti di intelligence, riteneva – a torto o a ragione – che una prostituta fosse la nipote di un Capo di Stato, nel Mondo reale, l’avvocato (o un individuo) rispettoso della propria persona non prenderebbe in considerazione nemmeno per un secondo l’idea di propinare al Giudicante una tesi così fantasiosa ed estemporanea per la difesa del proprio Cliente.
Ancora, luogo comune assai pernicioso é che qualcuno possa acquistare un’abitazione a propria insaputa o che possa ignorare di condurre in locazione un appartamento a condizioni di particolare favore; in siffati casi, al Cliente, occorre ricordare gli obblighi di registrazione c.d. “antiriciclaggio”, non prima, ahimé, di dovere smontare il luogo comune relativo alla possibilità di presunte trascrizioni immobiliari a propria insaputa.
Ancora – se nel mondo parallelo della palude qualcuno sostiene che la sentenza che accerta che Caio é stato corrotto da Tizio non equivale a sostenere che Tizio ha corrotto Caio – nel mondo della terra ferma, l’avvocato deve illustrare al proprio Cliente i criteri di opponibilità del Giudicato.
Per conto di un Cliente, ricordo di avere richiesto ed ottenuto la restituzione di alcune banconote (per un valore di circa € 3.000,00) sequestrate dalla Guardia di Finanza in conseguenza dell’arresto di un individuo al quale l’Assistito dava ospitalità.
Ricordo di avere dovuto documentare l’attività commerciale del mio Cliente e la congruità del possesso di tali somme in contanti rispetto al consueto tenore di vita e alle quotidiane esigenze nei pagamenti.
Ricordo nitidamente di non avere mai ritenuto di potere validamente sostenere l’accidentalità e la casualità della presenza di quelle banconote.
Il luogo comune che più mi affascina é quello relativo al giudizio che, generalmente, alcuni opinion leaders esprimono nei confronti delle intercettazioni telefoniche: essi sostengono – a ragione – che l’indagine non costituisce (e non sostituisce) il processo e che, cara gratia, ciascuno é innocente sino al Terzo Grado di Giudizio: di conseguenza, un Paese civile deve rifiutare i processi mediatici.
Il luogo comune, in questo caso, sprigiona tutto il proprio fascino, la propria malizia e la propria energia perché contiene una premessa vera alla quale consegue una conclusione falsa (quanto meno, per coloro che abbiano un briciolo di morale).
Non vi é chi non comprenda la differenza tra realtà e storicità ed utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, di pari passo con la differenza tra giudizio morale (e politico) e giudizio penale.
La trascrizione di un’intercettazione entra nel mondo della storia come fatto e non potrà mai più uscirne; se utilizzabile dal punto di vista procedurale (ammissibile e rilevante) entrerà, poi, nel Mondo del diritto e potrà, del caso, costituire prova per una condanna o per un’assoluzione.
Essa, comunque e in ogni caso, sarà sempre un dato di fatto: se l’imprenditore Tizio promette al telefono al politico Caio del denaro per favorire la propria azienda Beta e se il politico Caio accetta, il risultato di questa intercettazione – se non secretato – sarà pubblicato e costituirà un dato di fatto inequivocabile per formulare un giudizio sulla moralità del politico Caio.
Il giudizio penale costituirà poi il “tavolo tecnico” per valutare se l’intercettazione meriti di essere veicolata nel dibattimento, se trattasi di corruzione o di concussione, se il reato sia prescritto, etc…
Il luogo comune , in questo caso, si manifesta in tutto il suo splendore (squallore) e lo si apprezza nelle seguenti affermazioni: “Aspettiamo serenamente il Giudizio della Magistratura” (ma, per comprendere la lingua italiana, é sufficiente una cultura da Scuola Elementare, non un giudizio tecnico di natura procedurale); “Non é possibile interpretare il senso della telefonata se non nel suo contesto“; “E’ un attacco nei confronti di chi dà fastidio ai poteri forti“; “Trattasi di una mela marcia“;…”bla bla bla“.
In conclusione, ritengo modestamente di potere affermare che il luogo comune riposi semplicemente sulla malafede di coloro (in genere, dotati di scarsa cultura, amore per la vita o autostima) che – potendo usufruire dei mezzi di comunicazione per proprie risorse economiche ovvero prerogative giornalistiche o istituzionali – recitano arrogantemente un canovaccio (di cui talvolta ignorano il contenuto) ad esclusivo uso e consumo del proprio mandante.
Finalmente leggo scritto, in modo mirabilmente chiaro, tutto quello che ho sempre pensato a tal proposito, epperò senza mai riuscire ad esternarlo compiutamente.
Bravo.
Buonasera, La ringrazio.
Cordialmente.