Dopo averne chiarito la natura sinallagmatica, a distanza di tre anni, il Giudice dr. Stranamore è nuovamente intervenuto in tema di Amore per tentarne una qualificazione giuridica alla luce del sistema normativo vigente.
La querelle nacque dalla pretesa di una moglie che, dopo avere lasciato il marito in data 19 dicembre 2012, iniziò in piena solitudine un periodo di elaborazione del proprio lutto, prematuramente interrotto dalla notizia che – a distanza di un mese – l’amato aveva già iniziato a convivere con un’altra donna, ostentando su di un noto social network fotografie relative al suo nuovo menage domestico.
Investito della richiesta di risarcimento nei confronti dell’uomo, il dr. Stranamore respinse la domanda della donna e la condannò, ai sensi dell’art. 96, 3° c. c.p.c. e , a consultare la pagina del social network dell’uomo per almeno sessanta volte al giorno.
Rilevò il Giudice di primo grado la manifesta infondatezza della domanda attorea sul presupposto che l’inizio di una nuova convivenza da parte del Marito era stata occasionata dalla sua scelta di interrompere la relazione.
Il Giudice di Primo grado ascrisse il rapporto d’amore a quello di società (per comunione di scopo) e ritenne che, in conseguenza del recesso della Moglie ex art. 2285 c.c., il Marito era stato costretto, ex art. 2272, 1°c. n°4 del Codice Civile, a ricostituire – tramite sostituzione – la pluralità dei Soci, al fine di evitare lo scioglimento del rapporto.
La donna, soccombente anche in Appello, ricorse alla Suprema Corte dell’Amore eccependo la natura infungibile di ciascun amoriscente nel particolare contesto del “contratto sociale d’Amore”.
Protestava la Moglie che, ammessa e non contestata la propria responsabilità circa l’estinzione della primigenia relazione, la condotta del Marito in epoca successiva al 19 dicembre evocasse ombre e riserve circa la reale consistenza delle parole che il resistente aveva lungamente speso durante la trascorsa convivenza.
I Cupidini rilevarono incertezza giurisprudenziale e rimisero la questione alle Sezioni a Sentimenti Uniti che respinsero il gravame, paragonando ciascun amoriscente ad un treno e formulando, in funzione nomofiliattica, il seguente principio di diritto “Ti dirò Una cosa sui treni: l’importante non è dove vanno…, l’importante è decidersi a prenderli” Chi non viene voluta ha diritto di concedersi ad un altro.”
Rimessa la causa in Primo Grado, il dr. Stranamore si uniformava alla Massima e – ascrivendo la vicenda alla fattispecie in cui la donna, in qualità di preponente, aveva espresso al marito la proposta di interrompere la relazione amorosa e l’uomo, in veste di oblato, l’aveva accettata – confermò (ex artt. 1326 e 1328 c.c.) l’efficacia del recesso della Donna dal contratto sociale d’Amore, ne respinse la domanda e ritenne di conseguenza legittima (ed anzi necessaria) la scelta del Marito di ricostituire il rapporto amoroso con altro Socio, al fine di evitarne lo scioglimento.
La Decisione è assai recente ma è possibile ugualmente rintracciarne i primissimi commenti in “I Libri Stracciati” curata da N.D.V., R.C. et al, Libraccio e Amici, Venezia, 2015, pag. 125- 132; alcuni Autori ritengono che la decisione sia giusta, soprattutto alla luce della condotta della Moglie che, durante il rapporto, non avrebbe ricambiato in egual misura – per propria inclinazione personale e stratificazione emotiva – l’intensità del sentimento d’Amore protestato dal Marito; altri ritengono che, proprio alla luce di quell’intensità asserita, pare strano che il Marito abbia deciso di continuare il rapporto con altro Socio (peraltro nel termine di un mese ben inferiore ai 6 prescritti dall’art. 2272 c.c.) ed abbia considerato del tutto fungibile (rectius, sostituibile) la figura della Moglie.
Il conflitto in Dottrina, tale da indurre l’intervento delle Sezioni a Sentimenti Uniti, offre lo spunto per alcune riflessioni in merito alla straordinaria qualificazione giuridica offerta dal Giudice..
Il contratto di società ( anche, “La Società”) descriverebbe alla perfezione la relazione d’Amore (qui di seguito “Relazione”), se non fosse che il primo riconosce la possibilità di pluralità dei Soci (ma, in alcune culture poligamiche la molteplicità non costituisce motivo d’imbarazzo nelle Relazioni), l’economicità della relazione e la divisione degli utili (rintracciabile invero nelle Relazioni di puro interesse).
Naturalmente, la Relazione non ha ad oggetto obbligazioni suscettibili di valutazione economica (si veda art.1174 c.c.) anche se l’art. 5, 6° comma[1] della Legge sul Divorzio riconosce indubbiamente valore patrimoniale all’attività prestata durante il matrimonio da ciascun coniuge (anche di natura domestica) ai fini della decisione circa l’an e il quantum dell’assegno di mantenimento; Dottrina e Giurisprudenza sono ferme nel riconoscerne tuttavia natura di risarcimento e non di divisione dell’utile.
In effetti, lo schema della Società è accattivante; basti pensare a quei nuclei familiari in cui il Marito lavora e la Donna amministra, schema tipico della società in accomandita semplice (vi è però da dire che, almeno ad oggi, la famiglia prende cognome del Marito, laddove nella s.a.s. occorre indicare il nome del socio accomandatario).
Lo Stesso art. 29 della Costituzione riconosce che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio e non vi è che non veda che il matrimonio, come pubblicazione di atto di volontà con effetti civili, ha i caratteri dell’Atto costitutivo di Società e che, al pari delle Società di Fatto, esistono le Famiglie di Fatto.
Il Pater Familias (ovvero la Madre nelle famiglie matriarcali) ha gli stessi obblighi dell’Amministratore di Società e le Convenzioni Matrimoniali ex artt. 189 e 190 del Codice Civile ricalcano le norme di limitazione di responsabilità patrimoniale proprie delle diverse forme sociali.
Il Socio può chiedere la revoca dell’Amministratore ex art. 2476 c.c. come ciascun Coniuge (per estensione, ciascun Genitore) può chiedere l’esclusione dell’altro dall’amministrazione dei beni del Minore, nonché la decadenza dalla Patria Potestà (che, altro non è che la decadenza dei diritti che il genitore ha nei confronti di una particolare forma di utile sociale, il Figlio).
Esiste l’Impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ed esiste il Fondo Patrimoniale ex art. 167 c.c. al pari di quanto la Giurisprudenza ha veicolato l’istituto del trust nella pratica contrattuale propria delle Società.
Vi è da chiedersi se nacque prima la Società ovvero la Relazione.
Probabilmente, nacquero nel medesimo istante in cui Adamo incontrò Eva.
(Adamo ed Eva si amarono e si unirono in società andando a convivere sotto il famoso albero o forse iniziarono a convivere e poi si amarono), vennero tentati da un utile societario, furono pizzicati dalla Guardia di Finanza e puniti dallo Stato. Da quel momento, Adamo imparò ad andarci cauto con le Società ed Eva ne costituiva, chiudeva e apriva altre per recuperare gli utili persi.)
Tornando alla nostra sentenza, vi è quindi da dire che – dovendo abiurare la tesi dei Treni (a meno di dover riconoscere che alcune Donne sono particolarmente “affollate” ovvero che “meno male che dopo il Direttissimo delle 17.05 c’è subito il Regionale delle 17.15”) – bene comunque ha fatto il Giudice del Merito a qualificare la relazione alla stregua del rapporto sociale e bene fece a respingere la domanda dell’attrice, se si tiene in particolare considerazione che non è da escludere che il Marito non abbia continuato l’attività (tramite sostituzione) ma l’abbia liquidata e ne abbia – seppur in un termine risibile in relazione all’id quod plerumque accidit (o quanto meno risibile alla luce dei proclami d’amore spesi in costanza di Relazione) – costituita altra.
La situazione è ambigua poiché, dall’istruttoria dibattimentale di Primo Grado – rinnovata in Appello tramite esame orale di alcuni informatori -, non sono emersi elementi di prova tali da fare propendere per la tesi della cessione d’azienda (cessione dei beni da parte del Marito nell’azienda della Subentrante) o della fusione per incorporazione (creazione di nuova Società).
Vi è anche da dire che Marito e Moglie conclusero il cessato rapporto d’amore tramite esecuzione ex art. 1327 c.c. e non è pertanto possibile verificare l’eventuale sussistenza di patti scritti di non concorrenza ex art. 2596 c.c.
In conclusione, per parte nostra, non resta altro che confermare la piena legittimità della decisione del Giudice che ha fatto logica e cristallina applicazione del diritto vivente e toglierci tanto di cappello nei confronti del Marito che ha giocato le proprie carte nel migliore dei modi, adoperandosi celermente – nel superiore interesse della Società – in un efficace attività di recruitment.
[1] “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
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