L’articolo di Annibale Carenzo a pagina 12 de La Prelapina di oggi non chiarisce se la pena detentiva di 1 anno e 6 mesi sia stata o meno sospesa ma é verosimile ritenere che il Collegio, alla luce di quanto previsto dall’art 133 del Codice Penale, non abbia concesso il beneficio.
La considerazione appare lecita se si considerano i fatti narrati dall’Autore che possono avere spinto la Corte ambrosiana a ritenere la personalità dell’imputato – qualificata negativamente dalla precedente violazione di un’ordinanza giudiziale, dai maltrattamenti e dalle minacce di morte – tale da pronosticare in futuro la commissione di altro reato, con la dovuta precisazione che – in linea generale – la sola circostanza che l’imputato non abbia precedenti penali può di per sé costituire valido motivo per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
In altra fattispecie di stalking – connotata però da circostanze del reato di ben altra natura – il Tribunale di Bari (Prima Sezione, sentenza del 19 maggio 2011) ha condannato il (presunto) innamorato alla pena della reclusione a 6 mesi condizionalmente sospesa (mesi 9 di reclusione con la diminuente di 1/3 per il rito abbreviato), ritenendo l’assenza di precedenti penali ed il comportamento processuale dell’imputato tali da formulare una prognosi ampiamente favorevole di non futura commissione di reato.
Al fine di comprendere la diversità tra le pene inflitte dal Giudice barese e da quello varesino, é utile leggere il capo di imputazione formulato dalla Procura del capoluogo pugliese, secondo cui con”…condotte reiterate, poiché cercava il contatto con la stessa molestava La. Va. con assillanti attenzioni, pedinamenti e appostamenti, ad ogni ora del giorno e della notte, seguendola per strada e sostando per ore fuori dall’abitazione della stessa, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia o di paura, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, non uscendo di casa da sola, facendosi sempre accompagnare a casa o rimanendo in contatto telefonico con amiche.”
L’annotazione é utile per ribadire il concetto secondo cui – pur in difetto di condotte di aggressione e di minaccia – la molestia reiterata e petulante costituisce oramai da tre anni autonoma fattispecie di reato, tale da disegnare marcatamente la diversità tra Amore e bisogno di possesso.
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