No. In termini generali, senza ulteriori specificazioni, la mancata consegna di un bene pagato (sia in Rete che on site) costituisce inadempimento civile (al contratto di compravendita) e dà al compratore la facoltà di richiedere nei confronti del venditore la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni (in questo caso, la restituzione del prezzo e dei costi di trasporto).
Ai fini dell’integrazione del reato di truffa (art. 640 del Codice Penale), é altresì necessario che l’inadempimento contrattuale sia accompagnato da qualcosa in più e costituisca invero il frutto di una preordinata condotta fraudolenta, estrinsecatasi in artifici e/o raggiri atti a sorprendere la buona fede del compratore, a tal punto da indurlo ad effettuare il pagamento.
Per completezza, seppur nell’ambito di queste brevi note, va segnalato che il venditore potrebbe incorrere nell’imputazione di insolvenza fraudolenta laddove abbia nascosto il proprio stato di insolvenza (da valutare alla stregua della consapevolezza circa la propria incapacità o impossibilità – sussistente al momento della promessa di vendita – di procurarsi il bene pubblicizzato o promesso per la vendita), con il preordinato proposito di non consegnarlo.