L’acquisto di un bene immobile a propria insaputa costituisce fattispecie giuridica piuttosto insolita (ad oggi, ne viene infatti protestato un raro ed isolato accadimento) poiché il trasferimento di un cespite immobiliare richiede necessariamente, ai fini della validità, la forma scritta e la sottoscrizione delle Parti.
La cessione di un immobile é valida ed efficace tra le Parti anche se negoziata su di un semplice foglio A4 ma il compratore avrà interesse a trascrivere con sollecitudine l’atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per adempiere alla c.d. pubblicità dichiarativa e munire il proprio atto di compravendita della c.d. “efficacia erga omnes”.
Laddove – a distanza magari anche di poche ore – il venditore dovesse cedere l’immobile a più persone (fattispecie di doppia o plurima alienazione immobiliare), l’atto opponibile agli altri acquirenti sarà quello trascritto per primo (anche se concluso per ultimo), fermo l’obbligo a carico del venditore del risarcimento dei danni (restituzione del prezzo) nei confronti degli altri acquirenti.
Se si considera che – per la trascrizione dell’atto – é necessario che le sottoscrizioni siano autenticate, é quindi prassi unanime che le Parti compravendano i propri immobili presso lo Studio di un Notaio che individua e identifica le Parti autenticandone le firme.
La fattispecie dell’ “acquisto di immobile a propria insaputa” non può essere quindi considerata nemmeno di creazione giurisprudenziale ma, conoscendone la paternità, é difficile invece verificarne la maternità.