La Felicità costituisce lo stato soggettivo di piena soddisfazione dei propri desideri cui chiunque ha diritto di ambire dal momento della propria nascita ed é tutelato dai diversi Ordinamenti giuridici, in ragione della diversa cultura di cui essi sono espressione.
Un sistema liberale lascerà al singolo ampio margine di manovra, consentendo al faber di raggiungere la propria felicità tramite la promozione della propria autonomia creativa, con azioni ed iniziative non espressamente vietate dalla Legge, laddove un sistema dirigistico interverrà dall’alto con piani di programmazione, tali da indirizzare l’economia verso obiettivi di interesse pubblico o generale.
Un’esegesi davvero esauriente di entrambe le concezioni richiederebbe la collaborazione delle menti più brillanti della scienza della politica, della filosofia e dell’economia ed é per questa ragione che, nello stretto ambito di questa premessa, mi assumo ugualmente – pur nella limitatezza delle mie conoscenze – la responsabilità di affermare che ogni Stato ha il compito di promuovere – e di tutelare – standard minimi di qualità della vita, dai quali ciascuno possa – secondo le proprie inclinazioni e potenzialità – raggiungere la migliore approssimazione concreta della Felicità sulla Terra.
Ritengo di potere identificare la fonte primaria del diritto alla Felicità negli articoli 2 e 3 della Costituzione che recitano rispettivamente che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” e che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Lo Stato deve quindi riconoscere (deve astenersi dall’ostacolare) e deve garantire (deve intervenire per tutelare) i diritti inviolabili dell’uomo, adottando provvedimenti che rimuovano gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, da intendersi come il diritto di ciascuno di decidere personalmente circa ciascun aspetto del proprio cammino e di realizzare i propri sogni.
Merita in proposito di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 1994, dove si sottolinea che – tra i diritti (“diritti umani”, “diritti inviolabili”, “diritti costituzionali” e “diritti fondamentali” sono termini utilizzati in modo promiscuo ma equivalente) che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana – l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce il diritto all’identita? personale, inteso come diritto ad essere se stesso, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l’individuo.1
L’identita? personale costituisce dunque un bene di per sé, a prescindere da – anzi proprio in forza di – “pregi e difetti” caratterizzanti evidentemente ogni soggetto: a ciascuno e?, dunque, riconosciuto il diritto a che la propria individualita? sia preservata, indipendentemente da qualsivoglia situazione sociale ed economica.
Dalla pronuncia si desume che la dignita? umana, quale valore fondante del patto costituzionale, e? immediatamente traducibile nel c.d. “principio personalista”, teso proprio alla preservazione e alla tutela della medesima.
La Costituzione, pertanto, non identifica né garantisce la Felicità in sé come diritto pubblico soggettivo ma presidia la posizione giuridica del singolo affinché questo possa raggiungere – tramite l’esplicazione della propria personalità e la realizzazione dei propri – la propria Felicità.
Nel diritto civile, poi, si osserva2 che la Felicità é il motivo dell’agire e che il contratto, prima ancora che essere un vincolo giuridico, é un “primum movens” dell’animo umano rispetto ai rapporti di relazione, oltre che impulso del suo tendere alla Felicità.
Va da sé che, fondandosi su presupposti di natura retributiva (salvaguardia del sinallagma) e non di giustizia distributiva, il diritto civile non ha come obiettivo la promozione della felicità.
Come già osservato in altro articolo, il diritto civile non si preoccupa infatti che ciascuno possa partecipare agli scambi commerciali per essere felice bensì che chi vi partecipi sia tutelato – tramite gli strumenti sinallagmatici – dall’inadempimento della Controparte.
Il diritto civile non promuove ma tutela la felicità della parte non inadempiente tramite la condanna al risarcimento del danno (preferibilmente in forma specifica) della parte inadempiente.
In ambito extracontrattuale, la tutela della Felicità é ancora da venire, come é dato di comprendere a chiunque dall’interpretazione – spesso tormentata – dell’art. 2059 c.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione3 hanno chiarito che, nel nostro ordinamento, non è ammissibile l’autonoma categoria di “danno esistenziale” da intendersi quale pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile ) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’ espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno ed altrimenti percepibile nella lesione della propria quotidianità domestica, della propria routine, della propria serenità, del proprio equilibrio, del proprio stile di vita.
E ritengono ciò osservando che:
1) ove il danno esistenziale fosse considerato come conseguenza della lesione di interessi della persona per fatti costituenti reato, esso sarebbe già risarcibile a titolo di danno morale ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.;
2) ove il danno esistenziale sia considerato come conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona di rango costituzionale per fatti non costituenti reato, esso sarebbe ugualmente risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., secondo una sua interpretazione costituzionalmente orientata ma a patto:
a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità e ciò in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza;
c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Se dunque, con la sentenza del novembre 2008, i Giudici ermellini ritennero del tutto immaginari i diritti alla qualità della vita o alla Felicità (caso mai da risarcire, cara gratia, nell’ambito del c.d. danno biologico dinamico)4, sempre nel novembre e nel dicembre 2008 la Terza Sezione della Cassazione5 tentò di restituire al danno morale sua propria autonomia rispetto al danno biologico, dovendo però subire l’arresto delle Sezioni Unite6 che statuirono che “Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. è quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie
Mi pare quindi di potere concludere che, se le Sezioni Unite concentrano (ed accentrano) il dibattito sulla presunta omogeneità ed unitarietà del concetto di danno non patrimoniale, ben lungi appare la materializzazione (ad oggi immaginaria) della lesione del diritto alla felicità, ad oggi marginalizzata – e neppure in modo pacifico – nell’alveo del danno biologico dinamico.

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1) I Diritti fondamentale nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione nella Relazione predisposta in occasione dell’incontro della Delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale Costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo 2006.
2) Cass. civ. Sez. lavoro, 11-08-1990, n. 8169.
3) Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ. Sez. III, Ord., 29-04-2010, n. 10245; da ultimo, conforme, Cass. civ. Sez. VI, Ord., 22-12-2011, n. 28492; T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 10-01-2011, n. 19.
4) Da intendersi come comprendente il danno provocato dal turbamento dell’animo (danno morale) e il danno provocato dalle degenerazioni patologiche del turbamento (si pensi alla diffamazione che provoca vergogna e, successivamente, depressione).
5) Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 2840; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191.
6) Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 gennaio 2009, n. 794.