Buongiorno le scrivo per comprendere come comportarmi.
Le spiego la situazione. Dallo scorso settembre mi sono separato da mia moglie alla quale passo un assegno di mantenimento per nostra figlia.
A gennaio ho mandato raccomandata R/A con disdetta di contratto di locazione dell’appartamento in cui attualmente vivo e che purtroppo non ho più pagato il canone di locazione.
Ho ricevuto quindi la convocazione per uno sfratto per morosità in tribunale, ma è mia intenzione liberare entro la fine di giugno al massimo il locale in quanto mi sto accordando per un altro locale più piccolo e meno costoso.
La mia situazione economica è comunque disastrosa, benchè abbia un lavoro dipendente ho contratto numerosi debiti (finanziamenti, cessione del 5° in atto, saldo negativo con fido sul c.corrente) e non possiedo nient’altro che una macchina del 2000 che ho lasciato alla mia ex moglie.
La mia domanda è questa poichè sicuramente lascierò l’appartamento entro due mesi al massimo mi conviene presentarmi all’udienza o conviene aspettare altre convocazioni fino a che non vado via? Alcuni mobili non mi serviranno, posso lasciarli al locatore per recupero parziale del danno?
Al fine amministrativo che conseguenze ci sono su fedina penale, segnalazioni a enti?
La ringrazio anticipatamente.
Distinti saluti.
ss
Egregio Signore,
in relazione al Suo quesito su quale sia la migliore strategia per affrontare la vicenda, do per scontato che Lei abbia già letto il mio articolo reperibile al link http://www.legalevarese.it/quanto-dura-una-causa-di-sfratto-per-morosita/ e che quindi Lei conosca quali siano i possibili esiti dell’udienza alla quale mi chiede se sia più o meno opportuno presenziare.
Ad una valutazione complessiva della questione, scevra da presupposti di natura etica e morale, Le preciso subito che il mancato pagamento del canone di locazione non costituisce illecito amministrativo né reato, motivo per il quale, in difetto di sanatoria della morosità, il Suo nominativo non sarebbe iscritto in alcun Registro pubblico o privato.
Tenga presente che – laddove 1) non dovesse presenziare all’udienza o 2) decidesse di partecipare per richiedere il “termine di grazia” salvo poi non estinguere quanto dovuto (canoni + spese legali di procedura) entro il termine assegnato dal Giudice – Lei si porterebbe dietro per il resto della Sua vita un debito che il Suo creditore e gli eredi potrebbero azionare nei Suoi confronti in ogni momento.
La scelte sono pertanto le seguenti: a) abbandonare l’appartamento senza esborsi ma con il rischio di subire future esecuzioni forzate, senza tuttavia il pericolo di denunce penali (salvo il caso di “insolvenza fraudolenta” nel caso in cui Lei non avesse mai pagato il canone nella consapevolezza iniziale che non sarebbe mai stato in grado di adempiere – ma questo è un caso limite -); b) raggiungere con il Suo creditore un accordo che preveda il pagamento di almeno una parte di quanto dovuto, previa sottoscrizione di una transazione c.d. “tombale” di nulla avere più a chiedere né a pretendere da parte del proprietario di casa, eventualmente ponendo in compensazione di quanto dovuto anche il valore dei beni mobili che intende lasciare nell’abitazione.
La scelta sta a Lei ma tenga presente che – ponendomi dall’altra parte “della barricata” e dunque nella posizione del Legale del proprietario – non escluderei di accettare una proposta dell’inquilino moroso, a patto che: a) il rilascio avvenga entro un termine ragionevole (l’abbandono dei locali da parte di un inquilino moroso costituisce già un buon risultato per un proprietario di casa che abbia interesse a “mettere a reddito” il proprio investimento immobiliare); b) l’inquilino offra di versare le spese legali di procedura nonché almeno le spese condominiali (che costituiscono costi per il proprietario e non rendite come il canone).
Naturalmente, le voci di cui sopra possono essere oggetto di negoziazione in termini percentuali.
Da ultimo, non escluderei – ricorrendone i presupposti – di richiedere una modificazione delle condizioni patrimoniali di separazione, per la valutazione della quale La invito a leggere l’articolo reperibile al link. http://www.legalevarese.it/la-revisione-dellassegno-divorzile/
Egregio Avv. Bonini, la ringrazio per i chiarimenti mi sono molto utili per preparare una linea di “difesa”.
Distinti saluti.