Si pone la questione dell’alterazione del naturale deflusso delle acque, dei presupposti e dei limiti; si esamina la tutela da riconoscere al proprietario di un fondo che, in conseguenza dell’esecuzione di opere di riempimento da parte del vicino, subisca – in occasione di precipitazioni meteoriche – fenomeni di allagamento per mancato deflusso dell’acqua nei canali o nei condotti che devono smaltirle.

 In particolare, i lavori di riempimento hanno provocato il riversamento dell’acqua – originariamente contenuta dell’avvallamento – nel terreno di proprietà, trasformando il prato in un pantano fangoso impraticabile persino al passo.

 a) Il divieto di alterare il normale deflusso delle acque. La questione giuridica, la cui soluzione consente di esprimere motivato parere, è relativa all’esame dell’art. 913 c.c. che prescrive che “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

 La norma si applica a favore del proprietario del fondo soprastante che ha interesse allo smaltimento delle proprie acque ed è volta al mantenimento della situazione naturale degli enti; essa impone ai proprietari dei terreni il divieto di alterazione dello stato dei luoghi che abbia l’effetto di rendere più gravoso il naturale deflusso delle acque naturali e, a maggior ragione, quello di impedirne il percorso gravitazionale.

Da ciò, sorge a carico degli interessati un obbligo di “non fare” il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di realizzare ogni manufatto od opera che modifichi direttamente o indirettamente lo scolo delle acque. (tra le altre, Cass. 3 aprile 1999, n°3628; Cass. 26 novembre 1986, n°6976; Cass. 12 settembre 2002, n°13301)

D’altra parte, la giurisprudenza è costante nel ritenere che non ogni alterazione dello stato dei luoghi è vietata ma solo quelle che comportano una sensibile modifica del decorso delle acque rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo.

In merito, mi preme osservare che il giudizio circa la “gravita” e la “sensibilità” della modificazione dello stato dei luoghi costituisce accertamento di fatto spettante al prudente apprezzamento del Giudice che, in casi analoghi, recepisce seppure criticamente i risultati della Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Per quanto al caso in esame, ritengo interessante segnalare che la giurisprudenza ha ritenuto che non violasse il divieto di cui al secondo comma dell’art. 913 c.c. (divieto di impedire lo scolo delle acque naturali) il proprietario del fondo inferiore che su detto fondo avesse eseguito opere di bonifica che, nella specie, non aveva determinato alcuna alterazione del deflusso regolare delle acque bensì avesse ovviato ai ristagni e agli allagamenti che erano cagionati dalla preesistente situazione dei luoghi.(Cass. 18 gennaio 1969, n°106)

 b) Eccezione. Le opere di sistemazione agraria. L’ultimo comma dell’art. 913 c.c. ammette – ma solo eccezionalmente e in relazione a opere di sistemazione o trasformazione agraria – la possibilità di modificare il deflusso delle acque, previa corresponsione di un’indennità al proprietario del fondo finitimo superiore o inferiore cui la modificazione arrechi pregiudizio, derogando così all’ipotesi generale che obbliga l’autore delle modifiche al ripristino.

Pertanto – solo ed esclusivamente laddove le opere siano funzionali, necessarie e utili alle superiori esigenze della produzione agraria – la Legge giustifica il sacrificio del proprietario del fondo svantaggiato al quale però dovrà essere riconosciuto un indennizzo.

D’altra parte, anche per quanto concerne tale facoltà di deroga al generale divieto di alterazione del normale deflusso delle acque, la Corte di Cassazione precisa che il proprietario del terreno è sottoposto a vincoli anche nel caso in cui intenda eseguire opere di sistemazione o di trasformazione agraria per superiori esigenze della produzione agraria: l’interesse del fondo a potenziare la propria produttività va conciliato con il contrapposto interesse di quello finitimo a non vedere ridotta la propria, con la conseguenza che, ove la modifica dello scolo abbia provocato un assoggettamento ben più gravoso del terreno “servente” rispetto a quello preesistente (dovuto all’originario dislivello tra fondi ed al naturale deflusso delle acque) le modifiche – anche se necessarie per lavori di sistemazione e trasformazione agraria – assumono indubitabili connotati di illiceità e si pongono in contrasto con il generale divieto prescritto dall’art. 913 c.c. e non consentono all’autore la semplice corresponsione di un indennizzo ma lo obbligano, per converso, a restituire l’acqua al suo naturale deflusso mediante l’esecuzione di opere che neutralizzano l’aggravamento, ripristinando nella originaria quantità ed intensità lo scolo naturale.(Cass. 23 agosto 1997, n°7934; già Cass. 4 marzo 1997, n°1928)

c) Il principio consolidato. Da quanto esposto si ricava il principio secondo cui l’art. 913 c.c. nel suo complesso vieta la modificazione del normale deflusso delle acque ma introduce, in via di eccezione, il limite entro cui il proprietario del fondo può subire le conseguenze derivanti dall’esecuzione di opere di sistemazione o di trasformazione agraria.

Vi è quindi da dire che il proprietario del fondo da trasformare non può beneficiare dell’eccezione codicistica laddove, senza l’uso della normale diligenza, abbia eseguito opere volte a modificare radicalmente lo stato dei luoghi e tali da determinare sull’altro fondo un danno ingiusto.

La giurisprudenza ha pertanto classificato tre tipi di opere che, per semplicità espositiva, riassumo nella seguente tabella:

 

opere di normale coltivazione con conseguenze sul deflusso delle acque Nessun risarcimento né indennizzo
opere di sistemazione agraria Indennizzo
opere di radicale trasformazione del suolo e mutamento del deflusso meteorico Risarcimento in forma specifica = ripristino dei luoghi

 


 d) Conclusioni. Occorre precisare che il giudizio circa la modificazione dell’originario regime di deflusso delle acque oltre il normale limite di tollerabilità (Cass. 28 settembre 1994, n°7895) costituisce il risultato di un accertamento giudiziale, nell’ambito del quale il Giudice recepisce le risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio che, per quanto di prerogativa e di competenze tecnica dello scrivente, possono essere ipotizzate solo in base a un giudizio di buon senso.

L’esperto ha, altresì, attestato che sul fondo della Controparte fosse stata realizzata una vasca di contenimento acque che formava “una vera e propria barriera al naturale deflusso delle acque evitando che le stesse potessero riversarsi nel torrente.

 Il Perito accertava che, in conseguenza della realizzazione del manufatto, l’area di proprietà dell’attore era stata resa inutilizzabile ed impraticabile per la presenza di uno strato di melma, eliminabile solo mediante utilizzo d’idonea macchina escavatrice.

Nell’alea di un processo le cui sorti dipendano da un apprezzamento di fatto, consiglierei – per fattispecie analoghe – di promuovere un ricorso per accertamento tecnico preventivo, eventualmente con funzione conciliativa.