Numerio Negidio è indagato per il reato ex art. 593 c.p. in ragione della sua particolare posizione di garanzia di datore di lavoro di Aulo Agerio.

E’ noto che, trattandosi di delitto, la responsabilità penale ex art. 393 c.p. postula la volontà di omettere la condotta dovuta, con la consapevolezza della situazione tipica da cui scaturisce l’obbligo di soccorso; é stato infatti osservato che, come per tutti i reati omissivi propri, sussiste il rischio che, in sede giudiziale, venga scambiata per dolo la semplice la colpa cosciente ovvero che si ritenga insito il dolo in re ipsa, cioè nel fatto stesso dell’omissione.

Onde scongiurare la trasformazione del delitto in contravvenzione – punendo il fatto per mera colpa – occorre, pertanto, rimarcare l’essenzialità del requisito volitivo: risponde, quindi, dell’omissione soltanto chi voglia non compiere un’azione che sa di dover compiere.

Non ricorre il dolo qualora l’omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall’agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell’elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere (C., Sez. V, 14.2.2013, n. 13310).

D’altra parte, per la sussistenza del reato, non è sufficiente una generica situazione di pericolo, poiché è necessario che la ferita o le altre condizioni soggettive siano tali da privare il soggetto della capacità di provvedere a se stesso (C., Sez. V, 24.9.1996); mentre l’incapacità di autodeterminazione è presunta nell’ipotesi di persona che non dia segni di vita (o che sembri inanimata), essa va accertata caso per caso nell’ipotesi di persona ferita o altrimenti in pericolo (C., Sez. V, 3.5.1996).

Sempre quanto al profilo valutativo, è stato osservato che lo stato di pericolo deve essere accertato alla stregua degli elementi caratterizzanti la fattispecie con valutazione ex ante e non ex post (C., Sez. IV, 19.9.2006).

incidente 1

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Circa il criterio di prognosi, soluzioni analoghe debbono valere per il caso della delega, che in tanto esclude la responsabilità del delegante, in quanto il delegato sia persona non meno idonea a prestare assistenza rispetto al primo; l’adeguata assistenza da parte di terzi esclude la responsabilità (già osservato in precedenti seppur remoti C., Sez. IV, 24.1.1962), specie se l’investitore si sia assicurato della superfluità della propria cooperazione (C., Sez. IV, 4.12.1968; C., Sez. II, 21.4.1959; C., Sez. III, 19.5.1949).

Dalla lettura delle dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. dal testimone al difensore, emerge d’altra parte un quadro fattuale diverso, dal quale deriva che la prognosi di colpevolezza a carico dell’indagato non è destinata ad essere confermata in sede dibattimentale.

Numerio Negidio, una volta informato di cosa fosse successo, si offri’ di accompagnare il proprio dipendente al Pronto Soccorso, ottenendo il rifiuto; nel frattempo, percepi’ direttamente che Tizio stava prestando assistenza al ferito (circostanza confermata a pag.4 della Relazione di Servizio a firma dott. Caio e Isp. Sempronio), ritenendo fondatamente che non fosse necessario il proprio personale intervento.

L’arrivo dell’Ambulanza costituisce la conseguenza di una scelta azzardata del dipendente Agerio che, dopo avere rifiutato il trasporto in Ospedale, abbandonava inopinatamente il Locale per distendersi sul suolo stradale.

Numerio Negidio non ha affatto inteso omettere una condotta dovuta; egli si è primariamente offerto di accompagnare il proprio dipendente al Pronto Soccorso, poi – in conseguenza del rifiuto e secondo le conoscenze e la valutazione del c.d. homo eiusdem generis et condicionis – ha ritenuto che la contusione riportata dall’Agerio (in conseguenza della quale questi era cosciente, appoggiato al muro adiacente alla cucina e dunque capace di provvedere a se stesso) fosse – a torto o a ragione – di gravità tale da potere essere tamponata e guarita con l’applicazione di un impacco di ghiaccio.

Si non paret absolvito.