Buongiorno,
con la mia controparte ho stipulato un contratto di consulenza a tempo indeterminato che prevede una retribuzione fissa mensile per una serie di attività indicate a contratto e rescindibile in qualunque momento da ciascuna delle due parti mediante invio di raccomandata con 3 mesi di preavviso.
A causa di alcuni problemi intercorsi, io e la mia controparte ci siamo inviati la lettera di recesso dal contratto in modo contemporaneo (senza saperlo, lo stesso giorno) specificando entrambi che avremmo rispettato il periodo di 3 mesi di preavviso durante i quali il contratto avrebbe mantenuto la sua validità.
Qualche giorno dopo la mia controparte mi comunica che considera il contratto risolto immediatamente poichè la rescissione da ambo le parti annulla il periodo di preavviso.
E’ corretta questa interpretazione? E’ sostenuta da qualche articolo del codice civile? Oppure il preavviso di 3 mesi va comunque rispettato da ambo le parti, soprattutto perchè implica il pagamento di 3 mensilità della mia controparte nei miei confronti?
Buongiorno, premetto una precisazione terminologica nel definire come “recesso” e non “rescissione” il diritto stabilito in favore di entrambe le Parti di liberarsi dal contratto senza addurre alcuna causa o motivo e Le comunico che non sussiste alcuna norma che trasforma il recesso che mi ha descritto (seppur reciproco e contestuale) in immediata risoluzione contrattuale.
Di talché, nello stretto ambito delle sole informazioni che mi ha fornito, posso giudicare l'”interpretazione” fornita dalla Sua controparte come del tutto pretestuosa e finalizzata unicamente alla mancata corresponsione del compenso dovuto.
A fini procedurali, preciso che – laddove il credito trimestrale sia di importo pari o inferiore ad € 5.000,00 – sarebbe competente per l’azione di condanna il Giudice di Pace, mentre – per somma superiore – il Tribunale; in entrambi i casi, il termine che deve concedersi al convenuto per propria costituzione in Giudizio (rispettivamente di 90 e di 45 giorni) inizierebbe a decorrere dalla data del 16 settembre p.v. in conseguenza della sospensione dei termini processuali nel periodo estivo.
Resto a Sua disposizione per maggiori chiarimenti e cordialmente saluto.
Gianandrea Bonini